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Articles of association

Art. 1. DENOMINAZIONE

Viene costituito un Consorzio con attività esterna denominato:  “NAMEX”.

Art. 2. SEDE

La sede del Consorzio è fissata in Roma

Art. 3. SCOPI SOCIALI

Il Consorzio non ha fini di lucro. Scopi sociali esclusivi del Consorzio sono:

a. Realizzare e gestire uno o più siti definiti Nautilus Mediterranean Exchange Points (Namex), dove i fornitori di servizi possano scambiare traffico IP (Internet Protocol) ed altre tipologie di traffico dati secondo regole di peering omogenee e pubbliche definite dal Consorzio, secondo i principi comuni a quanto avviene a livello internazionale su iniziative simili, nonché realizzare servizi di interconnessione e attività collegate in favore dei Consorziati ed eventuali Aderenti Esterni. Il Consorzio sarà aperto a tutti i suddetti operatori in Italia ed anche a livello internazionale, con particolare attenzione a quanti forniscono o promuovono Internet nel bacino del Mediterraneo.

b. Gestire le infrastrutture ed i servizi atti ad ottenere quanto nello scopo del Consorzio, fornendo servizi ritenuti utili ai Consorziati e agli Aderenti Esterni, divulgare e promuovere l’adozione di tecnologie innovative utili a migliorare il servizio, attuare delle iniziative infrastrutturali e organizzative atte a favorire lo scopo del Consorzio, promuovere accordi con altri NAP o Exchange point per fornire ulteriori servizi.

c. Sviluppare iniziative che consentono ai Consorziati ed eventuali Aderenti Esterni di accedere a condizioni di favore per quanto riguarda i servizi offerti.
d. Promuovere lo sviluppo delle attività d’istituto, la formazione e la conoscenza delle relative tecnologie, attraverso una comunicazione agli operatori, alle istituzioni, ed altri interlocutori al fine di reperire nuovi aderenti e risorse in genere nell’ambito dell’oggetto del consorzio;

e. Fornire l’assistenza tecnica, la manutenzione e quant’altro necessario al buon funzionamento dei servizi offerti, ed in particolare:
– rendere disponibili le informazioni ed i servizi di
statistica;
– gestire i locali e le relative infrastrutture di base, gli apparati di telecomunicazione, di statistica, di controllo, ed altri servizi ritenuti utili ai Consorziati e agli Aderenti Esterni;
– sviluppare ed aggiornare il Web del Consorzio, in particolare tutte le comunicazioni verso i partecipanti al Namex ed al pubblico;
– mettere in atto ogni iniziativa di carattere tecnico ed organizzativo al fine di garantire e migliorare i servizi forniti, acquisendo eventualmente le necessarie forniture da terzi;
– fornire assistenza di primo livello 24 ore su 24;

– fornire informazioni ai nuovi richiedenti.

f. Partecipare a progetti, realizzare accordi e convenzioni, ivi compresi servizi di colocation attivi e passivi, con società, consorzi, università, centri di ricerca, associazioni ed enti esterni aventi carattere di omogeneità, complementarietà o integrabilità con i fini istituzionali del Namex, in particolare con enti facenti parte, direttamente o indirettamente, dell’apparato amministrativo dello Stato, che hanno, tra le loro particolari finalità, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e/o la promozione e lo sviluppo di Internet in Italia, in Europa e nel bacino del Mediterraneo.

g. Promuovere il peering pubblico.

Al solo fine del conseguimento dell’oggetto consortile, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, il Consorzio potrà effettuare operazioni finanziarie dirette ad assumere partecipazioni ed interessenze in altri consorzi, in enti, società , associazioni con o senza personalità giuridica, sia nazionali che esteri.
Il Consorzio potrà operare anche in associazione con terzi soggetti, privati o imprese, sia come associante che come associato.
Il Consorzio, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, ivi compreso il rilascio di avalli e fidejussioni, nonché la concessione di ipoteche su beni aziendali per operazioni creditizie concesse anche a favore di terzi e che saranno ritenute comunque utili per il conseguimento degli scopi consortili.

Art. 4. DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata, o il Consorzio potrà essere anticipatamente sciolto, con delibera dell’Assemblea straordinaria dei Consorziati.

Art. 5. REQUISITI DEI CONSORZIATI

I Consorziati potranno essere grandi organizzazioni imprenditoriali, piccole e medie imprese o altri consorzi che abbiano i requisiti di imprenditorialità di cui all’art. 2195, ovvero anche consorzi o agenzie di diritto pubblico.

Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 6. MODALITÀ DI AMMISSIONE. QUOTE

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di possedere i requisiti per l’ammissione e di conoscere ed accettare senza riserve le norme dell’atto costitutivo, dello Statuto, dell’eventuale Regolamento interno e del Regolamento Tecnico.

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente del Consorzio delibera sull’ammissione, valutato l’interesse del Consorzio, la sussistenza dei requisiti in capo all’aspirante consorziato ed il parere del Comitato Tecnico. L’ammissione sarà portata all’attenzione del Consiglio Direttivo, alla prima riunione dello stesso, per la ratifica dell’ammissione. I nuovi consorziati sono tenuti a sottoscrivere una quota di iscrizione al fondo consortile che viene determinata dal Consiglio Direttivo.

L’ammissione al Consorzio, con relativa erogazione dei servizi, è subordinata al versamento di tale quota.

Art. 7. CONTRIBUTI

Oltre a quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo precedente i Consorziati sono altresì obbligati a:

a. versare al Consorzio l’eventuale contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo verrà determinato per ciascun esercizio consortile dal Consiglio Direttivo;

b. trasmettere al Consiglio Direttivo e tenere aggiornati tutti i dati tecnici ed amministrativi e le notizie da questo richiesti ed attinenti all’oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all’eventuale trasferimento o cessazione dell’attività del Consorziato;

c. rimborsare le spese autorizzate dal Consorziato per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni accertati e delle perdite subite ed imputabili ad esso Consorziato;

d. sottoporsi a tutti i controlli tecnici disposti dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Tecnico al fine di accertare l’esatto adempimento degli obblighi consortili;

e. comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;

f. osservare lo Statuto, l’eventuale Regolamento Interno, il Regolamento Tecnico e le deliberazioni degli Organi del Consorzio;

g. favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 8. RECESSO

Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno quattro mesi prima della chiusura dell’esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell’esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il Consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all’avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Art. 9. TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA CONSORZIATA

In caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda l’acquirente subentra nel contratto di consorzio. Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal consorzio.

Art. 10. ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:
a. abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l’ammissione al Consorzio;

b. sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;

c. non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di iscrizione al fondo consortile o al pagamento del contributo annuale; con immediata sospensione dei servizi, previa diffida , secondo le modalità previste dal Regolamento interno.

d. abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dell’eventuale Regolamento Interno, del Regolamento Tecnico o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;

e. abbia causato al Consorzio danni giudizialmente accertati;

f. non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

L’esclusione deve essere comunicata al Consorziato dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Art. 11. ADERENTI ESTERNI

I soggetti in possesso dei requisiti coerenti con le finalità del Consorzio, interessati ad usufruire dei servizi offerti dal Consorzio, ma non ad interagire interamente con la sua vita associativa, possono richiedere di parteciparvi in qualità di Aderenti Esterni, versando i corrispettivi per i servizi usufruiti come da listino determinato dal Consiglio Direttivo, eventualmente in misura diversa da quella destinata ai Consorziati.

Gli Aderenti Esterni non sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e degli eventuali contributi annui a fronte delle spese di esercizio. Vengono inoltre esonerati dalle responsabilità derivanti dalla qualità di Consorziato, e privati del diritto di partecipare alle Assemblee, pur impegnandosi alla massima correttezza nel rispetto dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni normative degli Organi Consortili.

Chi intende essere ammesso come Aderente esterno deve farne domanda scritta al Presidente del Consorzio, dichiarando di possedere i requisiti per l’ammissione e di conoscere ed accettare senza riserve le norme dello Statuto e dei vigenti regolamenti interni.

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente del Consorzio, sentito il parere del Comitato Tecnico, delibera l’ammissione per l’anno in corso.

La morosità di quanto dovuto dagli aderenti ha come conseguenza la loro esclusione, con immediata sospensione dei servizi, previa diffida, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 12. CONSEGUENZE DEL RECESSO O DELL’ESCLUSIONE

Nel caso di recesso o di esclusione, nulla è dovuto al Consorziato o all’Aderente esterno da parte del Consorzio.

Art. 13. INTRASFERIBILITA’ DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al Consorzio non è trasferibile fermo il disposto dell’articolo 9 di cui in precedenza.

Art. 14. FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito:

  1.  dalle quote di iscrizione sottoscritte da ciascun consorziato;
  2. da eventuali versamenti volontari dei consorziati;
  3.  da contributi di Enti pubblici, persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento convenzionale delle proprie attività;
  4. da donazioni, erogazioni e liberalità di terzi. Fanno inoltre parte del fondo consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall’Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva o a fondi destinati a futuri investimenti ritenuti essenziali dal Consiglio Direttivo.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere distribuiti durante la vita del Consorzio.

Art. 15. ESERCIZIO CONSORTILE

gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redigerà il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Art. 16. APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L’Assemblea per l’approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, ed entro i due mesi successivi il Consiglio Direttivo provvederà al deposito del bilancio approvato dall’Assemblea presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, ai consorziati tranne il caso di scioglimento del Consorzio.

Art. 17. ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

  • l’Assemblea;
  •  il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente ed il Vice-Presidente;
  •  il Comitato Tecnico;
  • il Collegio sindacale se nominato.

Art. 18. ASSEMBLEA

Nell’Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo art. 29.

L’Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio, o in altro luogo, purché in Italia, dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o quando vi è la richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge mediante avviso di convocazione da spedire almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica o posta certificata.

Ai fini del comma precedente, l’indirizzo di posta elettronica al quale fare pervenire la convocazione dell’Assemblea tramite posta elettronica sarà l’indirizzo che ogni consorziato è tenuto a comunicare al Consorzio all’atto dell’ammissione ovvero a mezzo lettera raccomandata a/r. Le modifiche degli indirizzi di posta elettronica o di fax saranno opponibili al Consorzio solo se comunicate a mezzo lettera raccomandata a/r. o posta elettronica certificata

Nell’avviso di convocazione devono essere riportati l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L’Assemblea in seconda convocazione non pu avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
In caso di urgenza la convocazione pu essere fatta con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
In mancanza delle formalità suddette l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio sindacale se nominato.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo l’Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente. Delle riunioni dell’Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario nominato da quest’ultimo.

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 19. ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio del Consorzio;
  • elegge i componenti del Consiglio Direttivo, con le modalità indicate dall’art. 22 del presente statuto;
  • può procedere alla nomina del Collegio sindacale;
  • impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione riservati alla sua competenza dallo statuto o dalla legge e sulle altre materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il termine indicato nell’art. 16, 1. comma.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 20. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, qualora siano presenti o rappresentati due terzi dei consorziati e, in seconda convocazione, qualora sia presente o rappresentato almeno un terzo dei consorziati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 21. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il consorziato può farsi rappresentare da altro consorziato con delega scritta da conservarsi agli atti del Consorzio. Nessun consorziato pu rappresentare più di tre altri consorziati.

Art. 22. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di non meno di 6 e non più di 12 membri, i quali durano in carica per il periodo di volta in volta stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e sono comunque rieleggibili.

Ogni Consorziato ha la facoltà di presentare la propria candidatura in persona di un proprio rappresentante che potrà essere sostituito dal Consorziato stesso durante il mandato, previa comunicazione al Consiglio senza necessità che questo ne deliberi la cooptazione.

L’eventuale candidatura deve essere comunicata da ciascun Consorziato alla sede del Consorzio, entro e non oltre il termine di 5 giorni da quello stabilito per l’Assemblea e con le modalità stabilite dal presente statuto per la convocazione dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria dovrà nominare i Consiglieri scegliendoli tra le candidature proposte, a meno che il numero dei candidati proposti sia inferiore al numero dei Consiglieri che si intende eleggere, nel qual caso l’Assemblea potrà nominare tanti Consiglieri quanti ne servono per raggiungere il numero di Consiglieri voluto, anche tra non Consorziati. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti con sistema maggioritario.

Qualora con la prima votazione non si riuscisse a nominare l’intero Consiglio Direttivo si procederà ad una seconda votazione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all’Assemblea dei consorziati. Spetta tra l’altro al Consiglio Direttivo:

  • eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il VicePresidente;
  • redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull’andamento della gestione da presentare all’Assemblea ordinaria per l’approvazione, proponendo un programma di massima per l’esercizio successivo;
  • ratificare l’ammissione di nuovi consorziati;
  •  deliberare sull’esclusione dei consorziati;
  • costituire il Comitato Tecnico, nominandone i membri e il Direttore Tecnico;
  •  approvare il Regolamento Tecnico e l’eventuale Regolamento Interno, nonché le relative modifiche;
  •  proporre all’Assemblea Straordinaria le modifiche allo Statuto;
  • nominare, ove ritenuto opportuno, il Direttore generale, Dirigenti, Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nonché assumere eventuali dipendenti del Consorzio;
  • deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. È altresì convocato su richiesta di almeno tre componenti. La convocazione è fatta mediante lettera, fax, telegramma, o posta elettronica contenente indicazione del giorno, luogo e ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione o in caso di urgenza, tre giorni prima.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente del Consorzio e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ed in caso di assenza o impossibilità anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano presente.

Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte a maggioranza dei componenti presenti alla riunione; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Il verbale della riunione è redatto da un incaricato dal Presidente ed è sottoscritto da chi lo ha redatto e dal Presidente.
Non è ammessa la delega nemmeno ad altro componente del Consiglio.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per video e teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri, gli altri provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione.

I membri così cooptati rimarranno in carica fino all’Assemblea successiva che dovrà provvedere alla loro conferma o alla loro sostituzione. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d’urgenza l’Assemblea per la sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all’atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri l’Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Art. 23. PRESIDENTE

Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente:

  • convoca e presiede l’Assemblea dei consorziati ed il Consiglio Direttivo;
  • dà le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni;
  • adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sull’ammissione di nuovi Consorziati e ne riferisce al Consiglio per la ratifica;
  • vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti consortili e dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio.

Art. 24. COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è composto da un numero massimo di 10 membri, nominati dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Tecnico:

  • predispone e sottopone al Consiglio il Regolamento Tecnico atto a specificare le regole tecniche dei servizi offerti dal Consorzio ed assicurare il loro migliore funzionamento;
  • Veglia sul rispetto del Regolamento Tecnico da parte dei consorziati;
  • Esprime un parere al Presidente del Consorzio in merito alle domande di ammissione al Consorzio;
  • Supervisiona la qualità dei servizi offerti dal Consorzio, e propone innovazioni ed iniziative finalizzate allo sviluppo del Consorzio e al miglioramento della qualità dei servizi stessi.

Art. 25. DIRETTORE TECNICO

Il Direttore Tecnico coordina le attività del Comitato Tecnico, mantiene direttamente i rapporti con i Consorziati impartendo le direttive tecniche e risponde al Consiglio Direttivo delle attività tecniche del Consorzio.

Il Direttore Tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo a norma dell’art. 22 del presente statuto. Il Direttore Tecnico partecipa, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto qualora non rivesta anche la carica di Consigliere.

Art. 26. DIRETTORE GENERALE

L’esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate ad un Direttore Generale eletto dal Consiglio Direttivo con i compiti ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Direttore Generale partecipa, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto qualora non rivesta anche la carica di Consigliere.

Art. 27. RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale del Consorzio spetta al Presidente.

Il Presidente, il Vice-Presidente ed i Consiglieri muniti di delega hanno inoltre la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, nonché nell’ambito e per l’esercizio dei poteri loro attribuiti.

La rappresentanza del Consorzio spetta inoltre a quelle persone anche estranee al Consiglio Direttivo da questo designate nell’ambito e per l’esercizio dei poteri loro attribuiti.

Art. 28. REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio Direttivo pu approvare un Regolamento interno per l’applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.

Art. 29. ENTI SOSTENITORI

Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l’attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo degli Enti sostenitori tenuto dal Consorzio.

Il Consorzio pu accettare contributi da parte di detti Enti. Gli Enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per esigere i risultati dell’attività del Consorzio. Tali Enti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 30. LIQUIDAZIONE

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l’Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote versate a titolo di quote di iscrizione al fondo consortile ed eventuali successive integrazioni in misura non superiore al loro valore nominale, verrà distribuito con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, ai Consorziati in proporzione alla durata della loro partecipazione al  Consorzio.

Art. 31. NORME APPLICABILI E COMPATIBILI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia di Consorzi.

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